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Statuto

Statuto dell´Associazione Culturale

"Istituto per la Promozione e la Ricerca Artistica e Musicale"

(IPRAM)

 

 

 

Art. 1. - È costituita l´Associazione "Istituto per la Promozione e la Ricerca Artistica e Musicale", (IPRAM) è una libera Associazione di fatto, apatica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

 

Art. 2. - L´Associazione IPRAM persegue i seguenti scopi:

  • diffondere la cultura musicale;

  • ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria es artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;

  • allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l´amore per la cultura musicale ed artistica come una occasione professionale, un bene per la persona ed un valore sociale:

  • proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l´ ideale dell´educazione permanente.

 

Art. 3. - L´Associazione IPRAM, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

  • attività culturali: concerti, lezioni-concerto, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concorsi, convegni, eventi artistico-culturali di ogni genere;

  • attività di formazione: corsi di musica, corsi di perfezionamento musicale teorico/pratici per musicisti, insegnanti, operatori sociali, istituzione di gruppi di studio e di ricerca;

  • attività editoriale: pubblicazione di atti di convegni, seminari, congressi, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

 

Art. 4. - L´Associazione ha sede legale in San Remo, Via Alfonso Lamarmora n. 123:

 

Art. 5. - L´Associazione IPRAM è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali:

  • soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;

  • soci fondatori: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell´associazione. Hanno carattere e sono esonerati dal versamento di quote annuali;

  • soci onorari: persone che per particolari meriti nei campi inerenti alle finalità dell´associazione, ne supportino l´attività.

Le quote ed il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

 

Art. 6. - L´ammissione dei soci ordinari e onorari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 7. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l´eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell´associazione il Consiglio Direttivo dovrá intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla associazione.

 

Art. 8. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolanti e per la nomina degli organi direttivi dell´associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

 

Art. 9. - Le risorse economiche dell´associazione sono costituite da:

  • beni, immobili e mobili;

  • contributi:

  • donazioni e lasciti:

  • rimborsi:

  • attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

  • ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall´assemblea, che ne determina l´ammontare.

Le elargizioni in denaro, le donazioni ed i lasciti sono accettate dalla assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell´associazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell´associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Art. 10. - L´anno finanziario inizia l´ 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall´assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell´associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

 

Art. 11. - Gli organi dell´associazione sono:

  • l´Assemblea dei Soci;

  • il Consiglio Direttivo;

  • il Presidente.

 

Art. 12. - L´Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell´associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all´anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l´assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L´assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all´albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell´assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all´albo della sede del relativo verbale.

 

Art. 13. - L´assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • elegge il Consiglio Direttivo;

  • approva il bilancio preventivo e consuntivo;

  • approva il regolamento interno.

 

L´assemblea straordinaria delibera sulle modifiche sello Statuto e l´eventuale scioglimento dell´associazione.

All´apertura di ogni seduta l´assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

 

Art. 14. - Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri, eletti dall´Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall´assemblea con una maggioranza di 2/3 dei soci.

 

Art. 15. - Il Consiglio Direttivo è l´organo esecutivo dell´Associazione IPRAM, si riunisce in media 2 volte all´anno ed è convocato da:

  • il presidente;

  • almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;

  • richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  • predisporre gli atti da sottoporre all´Assemblea;

  • formalizzare le proposte per la gestione dell´associazione;

  • elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

  • elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all´esercizio annuale successivo;

  • stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

 

Art. 16. - Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell´associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall´Associazione; puó aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

 

Art. 17. - Lo scioglimento dell´associazione è deliberato dall´assemblea straordinaria. I patrimonio residuo dell´ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l´organismo di controllo di cui all´art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

 

Art. 18. - Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Ai soci è consentito ricevere compensi per le attività svolte, decise e deliberate di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

L´associazione stabilisce di elargire compensi a tutti coloro che tramite la prestazione della loro opera, contribuiscono al raggiungimento dei fini della medesima.

 

Art. 19. - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

 

 

 

 

 

 

(Statuto registrato presso la Agenzia delle Entrate Ufficio di Sanremo il 10.03.2011)

 

 

 

 

Istituto Pasquale Anfossi

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